|
Tutte le risposte e i Fac Simile per affrontare i grandi problemi del disastro del 31 Ottobre
ll Presidente del Consiglio dei Ministri, con Ordinanza del n. 3806 del 13 novembre, ha nominato il Presidente Luca Zaia Commissario delegato, con il compito di adottare tutte le iniziative finalizzate alla concessione di contributi per il ristoro dei danni subiti dai cittadini veneti, nonchè per avviare le opere necessarie ad evitare il ripetersi di simili calamità. L’obiettivo primario è quello di fornire ai cittadini danneggiati dall’alluvione, le indicazioni operative necessarie per poter ottenere con la massima tempestività possibile i contributi per il rientro nella normalità e il riavvio delle attività produttive.
Viene pertanto presentato un vademecum per il cittadino , redatto sotto forma di una serie di domande, alle quali si è cercato di dare risposte semplici e chiare.

Cliccate sul pulsante per effettuare il download del vademecum. Il file è in formato PDF.

1. Cos’è un’ordinanza di Protezione Civile?
È uno strumento normativo, eccezionale e straordinario, che permette al Presidente del Consiglio dei Ministri di adottare, previa dichiarazione dello stato di emergenza ed in deroga alle norme e alle procedure ordinarie, tutte le iniziative volte al superamento dell’emergenza, al verificarsi di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
2. Cosa dice in sintesi l’Ordinanza relativa all’alluvione del Veneto?
L’ordinanza nomina il dott. Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto, commissario straordinario per l’emergenza e stabilisce tempi, modalità e regole per attivare tutte le misure necessarie al superamento dell’emergenza stessa, compresi il ristoro dei danni subiti dagli alluvionati (cittadini e imprese in primo luogo) e gli interventi di ripristino e prevenzione idraulica necessari. Il Commissario delegato svolge questa sua funzione gratuitamente.
Per queste finalità l’Ordinanza ha destinato un primo finanziamento di 300 milioni di euro, con i quali si attiveranno gli interventi più immediati per fronteggiare le necessità connesse ai compiti affidati al Commissario Delegato.
3. Chi è il vicario del Commissario Delegato?
Il presidente della Regione del Veneto il dott. Luca Zaia, nella sua veste di Commissario delegato per l’emergenza alluvione, ha nominato come proprio vicario, con funzioni gestionali dell’emergenza, l’ing. Mariano Carraro, segretario regionale per l’ambiente. Anche il Vicario svolge questa sua funzione a titolo gratuito ed è stato designato per dare la massima operatività agli interventi previsti dall’Ordinanza.
Il Commissario ha inoltre nominato i soggetti attuatori per fronteggiare l’emergenza.
4. Cos’è il Comitato tecnico istituzionale?
Il Comitato tecnico-istituzionale ha funzioni di valutazione, di supporto e di coordinamento, ed è incaricato di fornire il necessario supporto tecnico alle attività commissariali per il superamento dell’emergenza di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906, in data 13 novembre 2010.
5. Chi sono i componenti del Comitato tecnico istituzionale?
Il Comitato tecnico-istituzionale è così composto:
- il Commissario delegato, o soggetto attuatore vicario, con funzioni di Presidente;
- il Presidente della Provincia di Belluno, o suo delegato;
- il Presidente della Provincia di Padova, o suo delegato;
- il Presidente della Provincia di Rovigo, o suo delegato;
- il Presidente della Provincia di Treviso, o suo delegato;
- il Presidente della Provincia di Venezia, o suo delegato;
- il Presidente della Provincia di Verona, o suo delegato;
- il Presidente della Provincia di Vicenza, o suo delegato;
- il Sindaco del Comune di Vicenza;
- L’Assessore Regionale alla Protezione Civile;
- un soggetto per ciascuna Provincia, individuato dal Presidente della Provincia stessa;
- un rappresentante dell’Unione veneta Bonifiche, con funzioni consultive.
L’attività svolta dai componenti del Comitato tecnico-istituzionale è a titolo gratuito.
6. Chi sono i Soggetti Attuatori?
Sono dirigenti pubblici a cui il Commissario ha affidato compiti particolari di settore, per rendere la più celere possibile l’attuazione dei contenuti dell’ordinanza. Anche i soggetti attuatori svolgono questo loro incarico gratuitamente.
7. Chi sono i soggetti attuatori e loro compiti?
Il Commissario ha nominato come Soggetti Attuatori le seguenti persone, alle quali sono stati attribuiti i compiti specifici indicati di seguito:
- Settore Affari Generali: Ing. Roberto Tonellato – Dirigente dell’Unità di Progetto Protezione Civile, della Segreteria Regionale Ambiente;
- Settore Liquidazione Danni: Ing. Alessandro De Sabbata – Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Sicurezza e Qualità;
- Settore Ambientale: Dott. Giuliano Vendrame – Dirigente Regionale del Servizio Rifiuti nell’ambito della Direzione Tutela Ambiente;
- Settore Pianificazione degli Interventi: Ing. Roberto Casarin – Segretario generale dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;
- Settore Comunicazione: Dott. Giampiero Beltotto – Responsabile Ufficio Stampa della Regione Veneto;
- Settore Finanziario: Dott. Lucio Fadelli – Dirigente Regionale della Direzione Ragioneria e Tributi;
- Settore Informatico: Dott. Andrea Boer – Dirigente Regionale del Servizio Direzione e Sviluppo nell’ambito della Direzione Sistema Informatico;
- Settore Statistico: Dott.ssa Maria Teresa Coronella – Dirigente Regionale della Direzione Sistema Statistico;
- Settore Modellistica Idraulica: Dott. Alberto Luchetta – Dirigente del Dipartimento Sicurezza del Territorio, di ARPAV.

1. Cosa devo fare per ottenere il contributo?
È necessario presentare specifica domanda al Comune. Per poter accedere a un eventuale acconto del contributo è opportuno presentare la domanda entro il 6 dicembre 2010.
2. Chi può presentare la domanda di contributo?
La domanda deve essere presentata dal proprietario del bene danneggiato oppure dall’inquilino in possesso di delega del proprietario. La domanda deve riguardare unità abitative che sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia. Per le parti condominiali degli immobili la richiesta di contributo è fatta dall’Amministratore o, in mancanza, da uno dei proprietari a ciò delegato dagli altri proprietari. In quest’ultimo caso è necessario inviare elenco dei condomini e delega sottoscritta da ciascuno anche per quanto riguarda e modalità di accredito del contributo (intestatario del conto, dati bancari, ecc.).

3. Come presentare la domanda?
È consigliabile presentare la domanda compilando un modulo, denominato OPCM 3906/2010 MODULO PER PRIVATI (Trovate la scheda, che potete utilizzare, a pag. 14). Per facilitare il cittadino, il modulo è disponibile anche presso il Comune. Il modulo della domanda è inoltre scaricabile dal sito del Commissario delegato (http://www.venetoalluvionato.it). Nel modulo deve essere riportata una stima sommaria redatta dal richiedente, l’indicazione del titolo di possesso dell’immobile (proprietà, locazione, ecc.), l’eventuale titolarità di polizza assicurativa e, se possibile, va allegato un preventivo di spesa rilasciato da un tecnico o da un’impresa. In ogni caso è possibile allegare quant’altro si ritenga utile a supporto della richiesta. Alla domanda deve essere allegata una fotocopia di un documento di identità valido.
4. Qualcuno può aiutarmi nella compilazione della richiesta contributo?
Presso lo sportello appositamente istituito in Comune è possibile ottenere indicazioni su come compilare il modulo e gli allegati. La compilazione vera e propria, trattandosi di autocertificazione, deve avvenire a cura dall’interessato e non può essere eseguita dagli operatori dello sportello.
5. Posso effettuare i lavori nell’attesa di ricevere il contributo?
Sì, è possibile effettuare lavori di riparazione e ripristino – ad esempio dipinture, sostituzioni di infissi, riparazione impianti, ecc. – raccogliendo le fatture e gli scontrini delle spese sostenute. è opportuno documentare il danno subito con foto, video o quant’altro si ritenga utile.
6. Esiste la possibilità di ottenere un acconto per le spese sostenute?
Sì.
7. Cosa fare per ottenere il primo acconto?
Al fine di ottenere un acconto sulle spese da sostenere, è possibile presentare specifica richiesta, anche contemporaneamente alla domanda di contributo. Tale domanda è condizione minima per ottenere il primo acconto. Questo verrà erogato nei primi 45 giorni, compatibilmente con l’effettiva acquisizione da parte del Commissario delle somme messe a disposizione dallo Stato. Nel caso di ripristini di unità immobiliari danneggiate o rese inagibili è possibile richiedere l’acconto fino al 50% della somma riconosciuta quale contributo, conformemente ai criteri e alle modalità che saranno definite con successivi provvedimenti commissariali.
8. Cosa fare per ottenere il saldo del contributo?
Per ottenere il saldo del contributo, nella misura riconosciuta e secondo le risorse disponibili, terminati i lavori e/o effettuati gli acquisti, è sufficiente presentare in Comune le fatture e/o gli scontrini fiscali, con data successiva all’evento, e una autocertificazione attestante la destinazione del materiale acquistato. Per facilitare il cittadino, il modello dell’autocertificazione sarà disponibile presso il Comune.
9. Come mi verrà erogato il contributo?
Nel modulo di richiesta è previsto che si possa scegliere tra: la riscossione del mandato di pagamento (che sarà inviato presso l’abitazione del cittadino) oppure chiedere che la somma sia accreditata sul conto corrente bancario indicato dal richiedente.
10. Cosa accade se non si producono i documenti delle spese sostenute?
Nel caso in cui non si producano i documenti attestanti le spese effettivamente sostenute non si potrà ottenere l’erogazione del saldo e si procederà, in caso di mancata restituzione delle somme anticipate, ad avviare azione legale per il recupero delle somme eventualmente anticipate.
11. Come vengono quantificati i contributi?
Per la determinazione di tutti i contributi ai singoli cittadini e alle imprese colpiti dall’alluvione è necessario avere una stima totale dei danni. Per questo è urgente la presentazione della domanda di contributo.
12. Chi controlla?
Il Comune verifica la correttezza delle stime e dei preventivi ai fini dell’erogazione dei contributi, la regolarità della documentazione di spesa, la corrispondenza tra preventivi e spese effettive ai fini della loro erogazione. Gli elenchi dei richiedenti e delle somme richieste, dei beneficiari e delle somme erogate, sono pubblici e verranno pubblicati nel sito del Commissario. Il Comune li potrà pubblicare all’Albo pretorio.
13. Quali sono le spese riconosciute?
Sono riconosciute le spese per:
- il ripristino delle unità abitative danneggiate o rese inagibili;
- a demolizione e la ricostruzione, la nuova costruzione o l’acquisto di una nuova unità abitativa, in caso di abitazioni principali distrutte o totalmente inagibili;
- l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o sgomberata in seguito a provvedimenti dell’Autorità;
- traslochi e depositi effettuati in caso di soggetti che abitano in locali sgomberati su provvedimento dell’Autorità;
- danni alle abitazioni (ad esempio: danni a strutture, impianti elettrici, impianti di riscaldamento, pertinenze, ecc.);
- costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti prodotti a seguito dell’alluvione;
- messa in sicurezza dell’abitazione e relative pertinenze, in caso di frane, dissesti, smottamenti che ne minaccino la stabilità;
- danni a beni mobili registrati (ad esempio, le autovetture, le moto, ecc.) e degli altri beni mobili non registrati (ad esempio gli elettrodomestici e gli arredi).
14. Quale differenza c’è tra i beni mobili registrati e quelli non registrati?
I beni mobili registrati sono quelli soggetti ad immatricolazione (ad esempio le autovetture e le imbarcazioni), mentre i beni mobili non registrati sono tutti gli altri beni – ad esempio elettrodomestici, arredamenti e suppellettili di diverso tipo – esclusi i beni voluttuari.
15. I lavori fatti in economia possono essere riconosciuti?
I lavori in economia (eseguiti in proprio) sono riconosciuti limitatamente alle spese vive relative all’acquisto dei materiali necessari all’esecuzione dei lavori o dei pezzi di ricambio necessari alle riparazioni, che dovranno essere documentate con fattura o scontrino fiscale. A tale documentazione dovrà essere allegata autocertificazione attestante la destinazione dei materiali impiegati e gli interventi effettuati.
16. In che misura possono essere riconosciuti i danni?
Compatibilmente con le risorse disponibili sono concessi contributi per:
- il ripristino delle unità abitative: fino ad un massimo del 75% della spesa e nel limite massimo di Euro 30.000,00, salvo motivate deroghe disposte dal Commissario;
- la demolizione e la ricostruzione, la nuova costruzione o l’acquisto di una nuova unità abitativa, in caso di abitazioni principali distrutte o totalmente inagibili: fino ad un massimo del 75% della spesa. In questo caso il contributo concesso non può superare il costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata (determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 4577 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto ministeriale attuativo 5 agosto 1994), moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 mq;
- per l’autonoma sistemazione (intesa come sistemazione provvisoria in casa, o appartamento o stanza in affitto o comodato, ovvero ospitalità presso amici o parenti) entro i limiti sotto riportati:
| Numero componenti nucleo familiare | Limiti del contributo |
| fino a due |
€ 200,00 |
| tre |
€ 300,00 |
| quattro o oltre |
€ 400,00 |
- Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, oppure disabili con una percentuale di invalidità di almeno il 67%, è concesso un contributo aggiuntivo fino a Euro 100,00 per ognuno dei soggetti sopra indicati;
- per traslochi e depositi fino ad un massimo dell’80% della spesa e con un massimo di Euro 5.000,00;
- in caso di riparazione per danni a beni mobili registrati e non registrati: fino ad un massimo del 75% del danno;
- in caso di rottamazione per danni a beni mobili registrati e non registrati: sulla base del valore del bene, desunto da listini correnti in caso di importi non inferiori ad Euro 1.000,00;
- ulteriori specificazioni saranno fornite dal Commissario delegato con apposite disposizioni, e le relative informazioni saranno reperibili presso gli Uffici comunali.
17. Come devo comportarmi se sono in possesso di una polizza assicurativa che copre la stessa tipologia di danni?
I cittadini che intendono effettuare richiesta di risarcimento danni ad una compagnia assicuratrice devono allegare alla documentazione prodotta al Comune una copia di tale richiesta oppure una dichiarazione attestante la volontà di effettuarla. L’erogazione di qualsiasi contributo eventualmente riconosciuto dal Comune per la stessa tipologia di danni per cui è stato richiesto il rimborso alla compagnia assicuratrice, sarà subordinata alla presentazione da parte del richiedente di una attestazione della compagnia assicuratrice contenente il diniego ad effettuare qualsiasi rimborso.
Nel caso in cui il rimborso riconosciuto dalla compagnia assicuratrice sia inferiore alle spese effettivamente sostenute, sarà ammessa a contributo dal Comune la sola differenza. Il relativo contributo sarà calcolato con i medesimi criteri di cui alle relative Ordinanze del Commissario delegato.
18. Un’associazione senza fini di lucro che subito dei danni ha diritto al contributo?
Sì, è possibile inoltrare la domanda utilizzando il modulo dei privati.
19. Termini per eseguire gli interventi di ripristino
I lavori di ripristino delle unità abitative oggetto dei contributi devono essere eseguiti entro il termine massimo del 30 novembre 2011, salvo motivate proroghe disposte dal Commissario su richiesta dell’interessato, pena l’obbligo di restituire l’acconto ricevuto.
20. A chi rivolgersi per eventuali informazioni o chiarimenti?
Per informazioni:
Via Paolucci, 34 – 30175 Venezia/Marghera
Tel. 041/2794737 – 4720 – Fax 041/2794723
Sito del Commissario delegato:
www.VENETOALLUVIONATO.it
La Provincia e il Comune potranno fornire ulteriori informazioni e chiarimenti di carattere specifico attraverso gli Uffici appositamente istituiti.

1. Cosa devo fare per ottenere il contributo?
È necessario presentare specifica domanda al Comune. Per poter accedere a un eventuale acconto del contributo è opportuno presentare la domanda entro 6 dicembre 2010.
2. Chi può presentare la domanda di contributo per danni all’attività produttiva?
Il proprietario dell’immobile per danni ai beni immobili. Il titolare dell’attività per i danni alle attrezzature e arredi. Per immobili non di proprietà è previsto che anche l’affittuario possa presentare domanda, se in possesso di delega del proprietario. Se l’immobile è in condominio, per le parti condominiali, la richiesta di contributo è fatta dall’Amministratore o, in mancanza dello stesso, da uno dei proprietari a ciò delegato dagli altri proprietari. In quest’ultimo caso è necessario inviare elenco dei condomini e delega sottoscritta da ciascuno anche per quanto riguarda le modalità di accredito del contributo (intestatario del conto, dati bancari, ecc.). Per unità immobiliari promiscue (attività produttiva ed abitazione, escluso il settore agricolo) si presentano distinte richieste, per ciascuna delle funzioni interessate.

3. Come presentare la domanda?
È consigliabile presentare la domanda compilando un modulo denominato OPCM 3906/2010 MODULO PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE (ESCLUSO IL COMPARTO AGRICOLO), oppure, per il comparto agricolo, OPCM 3906/2010 MODULO PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE (COMPARTO AGRICOLO E AZIENDE ZOOTECNICHE) (Trovate lE schedE, che potete utilizzare, ALLE pagg. 30 e 38). I moduli sono disponibili anche presso il Comune. Sono inoltre scaricabili dal sito del Commissario delegato (http://www.venetoalluvionato.it). Il modulo deve essere completato con una relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare e i relativi costi stimati, l’indicazione del titolo di possesso dell’immobile (proprietà, locazione, ecc.), nonché la titolarità dell’azienda (se titolare, affittuario, gestore, conduttore, ecc.) e l’eventuale possesso di polizza assicurativa e, se possibile, va allegato un preventivo di spesa rilasciato da un tecnico o da un’impresa. In ogni caso, è possibile allegare quant’altro si ritenga utile a supporto della richiesta. Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità valido.
4. C’è qualcuno che può aiutarmi nella compilazione della richiesta di contributo?
Presso lo sportello appositamente istituito in Comune è possibile ottenere indicazioni su come compilare il modulo e gli allegati. La compilazione vera e propria, trattandosi di autocertificazione, deve avvenire a cura dall’interessato e non può essere eseguita dagli operatori dello sportello.
5. Posso effettuare i lavori nell’attesa di ricevere il contributo?
Sì, è possibile effettuare lavori di riparazione e ripristino – ad esempio dipinture, sostituzioni di infissi, riparazione impianti, ecc. – raccogliendo le fatture e gli scontrini delle spese sostenute. Può essere opportuno documentare il danno subito con foto, video o quant’altro si ritenga utile.
6. Esiste la possibilità di ottenere un acconto per le spese sostenute?
Sì.
7. Cosa fare per ottenere il primo acconto?
Al fine di ottenere l’acconto sulle spese da sostenere, è possibile presentare specifica richiesta di anticipazione, anche contemporaneamente alla domanda di contributo. Tale domanda è condizione minima per ottenere il primo acconto. Questo verrà erogato nei primi 45 giorni, compatibilmente con l’effettiva acquisizione da parte del Commissario delle somme messe a disposizione dallo Stato.
8. Cosa fare per ottenere il saldo del contributo?
Per ottenere il saldo del contributo, nella misura ammissibile e secondo le risorse disponibili, terminati i lavori e/o effettuati gli acquisti, è sufficiente presentare in Comune le fatture e/o gli scontrini fiscali, con data successiva all’evento e per importi fino ad Euro 30.000,00, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Per importi superiori a Euro 30.000,00 dovrà essere prodotta una apposita perizia giurata, redatta da professionisti abilitati oppure da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, oltre alla necessaria documentazione di spesa.
9. Come mi verrà erogato il contributo?
Nel modulo di richiesta è previsto che si possa scegliere tra: la riscossione del mandato di pagamento (che sarà inviato presso la sede dell’attività) oppure chiedere che la somma sia accreditata sul conto corrente bancario indicato dal richiedente.
10. Cosa accade se non si producono i documenti delle spese sostenute?
Nel caso in cui non si producano i documenti attestanti le spese effettivamente sostenute non si potrà ottenere l’erogazione del saldo e si procederà, in caso di mancata restituzione delle somme anticipate, ad avviare azione legale per il recupero delle somme eventualmente anticipate.
11. Come vengono quantificati i contributi?
Per la determinazione di tutti i contributi ai singoli cittadini e alle imprese colpiti dall’alluvione è necessario avere la stima totale dei danni. Per questo è urgente la presentazione della domanda di contributo.
12. Chi controlla?
Il Comune verifica la correttezza delle stime e dei preventivi ai fini dell’erogazione dei contributi, la regolarità della documentazione di spesa, la corrispondenza tra preventivi e spese effettive ai fini della loro erogazione. Gli elenchi dei richiedenti e delle somme richieste, dei beneficiari e delle somme erogate, sono pubblici e verranno pubblicati nel sito del Commissario. Il Comune li potrà pubblicare all’Albo pretorio.
13. Quali sono le spese riconosciute?
Sono riconosciute le spese per favorire l’immediata ripresa delle attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, turistiche, della pesca e dei servizi ed in particolare per:
- la riparazione di danni subiti da impianti, strutture e attrezzature;
- l’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti;
- i contributi correlati alla durata della sospensione delle attività;
- i danni a beni mobili registrati (ad esempio, le autovetture, le moto, ecc.) e ad altri beni mobili non registrati (ad esempio gli elettrodomestici e gli arredi);
costi sopportati per lo smaltimento dei rifiuti prodotti a seguito dell’alluvione;
- messa in sicurezza dell’area di pertinenza dell’insediamento produttivo, in caso di frane, dissesti, smottamenti che ne minaccino la stabilità;
- messa in sicurezza dei terreni da detriti portati dall’acqua e dall’inquinamento provocato da idrocarburi, compresa la ricostruzione di fossi e scoline;
traslochi e depositi effettuati in caso di necessario sgombero dell’insediamento produttivo.
14. Qual è la differenza tra i beni mobili registrati e quelli non registrati?
I beni mobili registrati sono quelli soggetti ad immatricolazione (ad esempio le autovetture e le imbarcazioni), mentre i beni mobili non registrati sono tutti gli altri beni – ad esempio elettrodomestici, arredamenti e suppellettili di diverso tipo – esclusi i beni voluttuari.
15. I lavori fatti in economia possono essere riconosciuti?
I lavori in economia (eseguiti in proprio) sono riconosciuti limitatamente alle spese vive relative all’acquisto dei materiali necessari all’esecuzione dei lavori o dei pezzi di ricambio necessari alle riparazioni, che dovranno essere documentate con fattura o scontrino fiscale. A tale documentazione dovrà essere allegata autocertificazione attestante la destinazione dei materiali impiegati e gli interventi effetuati.
16. In che misura possono essere riconosciuti i danni?
Compatibilmente con le risorse disponibili sono concessi contributi per:
- riparazione di danni subiti da impianti, strutture e attrezzature: fino ad un massimo del 75% del danno;
- acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti: fino ad un massimo del 30% del prezzo di acquisto. In relazione al comparto agricolo, considerato che nello stesso comparto le scorte di materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti (compreso il materiale di lettiera utilizzato per gli allevamenti avicoli) sono in parte ottenuti nel ciclo produttivo aziendale, il contributo è definito fino al 30% del prezzo di mercato, stabilito facendo riferimento ai valori fissati dall’Istituto servizi per il mercato agricolo, Ismea, per la settimana dal 1 al 7 novembre 2010;
- contributi correlati alla durata della sospensione delle attività: quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi annuale presentata, per sospensioni pari ad almeno 6 giorni lavorativi. Per le attività avviate nel corso dell’anno 2010, l’istanza deve essere corredata da una perizia giurata redatta da un professionista autorizzato alla certificazione tributaria (ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 09.07.1997 n. 241). In relazione al comparto agricolo, sarà concesso un contributo correlato alla durata della sospensione dell’attività e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base del volume d’affari prodotto, risultante dall’ultima dichiarazione annuale Iva presentata;
- in caso di riparazione per danni a beni mobili registrati e non registrati: fino ad un massimo del 75% del danno;
- in caso di rottamazione per danni a beni mobili registrati e non registrati: sulla base del valore del bene, desunto da listini correnti in caso di importi non inferiori ad Euro 3.500,00.
17. Come devo comportarmi se sono in possesso di una polizza assicurativa che copre la stessa tipologia di danni?
Le Imprese che intendono effettuare richiesta di risarcimento ad una compagnia assicuratrice devono allegare alla documentazione prodotta al Comune una copia di tale richiesta, oppure una dichiarazione attestante la volontà di effettuarla. L’erogazione di qualsiasi contributo, eventualmente riconosciuto dal Comune per la stessa tipologia di danni per cui è stato richiesto il rimborso alla Compagnia Assicuratrice, sarà subordinata alla presentazione da parte del richiedente di una attestazione della compagnia assicuratrice, contenente il diniego ad effettuare qualsiasi rimborso. Nel caso in cui il rimborso riconosciuto dalla compagnia assicuratrice sia inferiore alle spese effettivamente sostenute, sarà riconosciuta dal Comune la sola differenza. Il relativo contributo sarà calcolato con i medesimi criteri di cui alle relative Ordinanze del Commissario delegato.
18. Termini per eseguire gli interventi di ripristino
I lavori di ripristino delle unità abitative oggetto dei contributi a fondo perduto devono essere eseguiti entro il 30 novembre 2011, salvo motivate proroghe disposte dal Commissario su richiesta dell’interessato, pena l’obbligo di restituire l’anticipazione ricevuta.
19. A chi rivolgersi per eventuali informazioni o chiarimenti?
Per informazioni:
Via Paolucci, 34 – 30175 Venezia/Marghera
Tel. 041/2794737 – 4720 – Fax 041/2794723
Sito del Commissario delegato:
www.VENETOALLUVIONATO.it
La Provincia e il Comune potranno fornire ulteriori informazioni e chiarimenti di carattere specifico attraverso gli Uffici appositamente istituiti.
|